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Regesto

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM), art. 51 CVIM; disdetta parziale del contratto; merce non conforme al contratto; prescrizione; onere della prova.
Il diritto del compratore di dichiarare sciolto il contratto nel senso dell'art. 51 cpv. 1 CVIM con riferimento a una parte delle merci fornite presuppone che questa parte costituisca un'unità economica indipendente. Ciò non è il caso per i componenti necessari al funzionamento di un impianto di produzione venduto come un'unità. Se mancano tali componenti, l'impianto non è conforme al contratto (consid. 7.1-7.4).
Le pretese derivanti dalla fornitura non conforme al contratto si prescrivono secondo l'art. 210 CO, se la prescrizione, che non è disciplinata dal CVIM, soggiace al diritto svizzero. Giusta il cpv. 2 di questa norma il compratore può far valere in forma di eccezione le pretese prescritte derivanti dal vizio di conformità, se le ha denunciate al venditore in conformità all'art. 39 CVIM (consid. 7.5-7.7).
Il compratore che ha preso in consegna senza riserve la merce deve provare il vizio di conformità, nella misura in cui intende dedurne diritti. Questa ripartizione dell'onere della prova vale anche quando egli si lamenta dell'incompletezza della fornitura (consid. 8.1-8.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 51 CVIM, art. 51 cpv. 1 CVIM, art. 210 CO, art. 39 CVIM