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Regesto

Art. 285 cpv. 2 CC e art. 80 LEF: rigetto dell'opposizione concernente gli assegni per i figli.
L'art. 285 cpv. 2 CC, secondo cui gli assegni per i figli devono essere pagati in aggiunta al contributo per il mantenimento, non costituisce, di per sé, un titolo per il rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF. Pertanto, se la sentenza di divorzio non contiene alcuna disposizione circa il pagamento degli assegni per i figli, non sussiste un titolo per il rigetto dell'opposizione concernente tali assegni, quanto meno quando la sentenza di divorzio sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto della figliazione.

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Referenzen

Artikel: Art. 285 cpv. 2 CC, art. 80 LEF