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Regesto

Art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. a-e LIVA; esclusione dall'imposta dell'attività di "mediazione" in ambito finanziario; conferma del cambiamento di prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Distanziandosi dal significato corrente e dall'ottica civilistica, la prassi vigente sotto l'egida degli art. 18 cifra 19 LIVA 1999 rispettivamente 14 cifra 15 OIVA 1994 intendeva la nozione di "mediazione" come un'azione in rappresentanza diretta (consid. 4.2 e 4.3). Interpretazione della nozione di "mediazione" in base al nuovo diritto (art. 21 cpv. 2 cifra 19 LIVA).
Da un'interpretazione sistematica e storica risulta che la nozione di "mediazione" in ambito finanziario, esclusa dall'imposta, non dipende dall'esistenza di una rappresentanza diretta ai sensi dell'imposta sul valore aggiunto; una "mediazione" a norma dell'art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. a-e LIVA è già ravvisabile quando una persona influisce in modo causale sulla conclusione di un contratto tra due parti nel settore del mercato monetario e dei capitali, senza essere lei stessa parte del contratto e senza avere interessi propri al suo contenuto. Distinzione tra la nozione di "mediazione" così definita e il semplice fatto di portare dei clienti a qualcuno (consid. 4.5.2-4.5.4). Ammissibilità del cambiamento di prassi (consid. 4.5.5).