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Regesto

Art. 148 cpv. 2. Truffa per mestiere. Nozione di mestiere (cambiamento della giurisprudenza).
Il mestiere implica un'attività di carattere professionale. L'autore agisce professionalmente quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla stessa stregua di una professione.
Tale definizione astratta, valida per tutti i reati contro il patrimonio, ha soltanto valore indicativo. Tenuto conto della diversità dei casi e delle diverse pene minime previste per i singoli reati, essa può essere concretizzata solo per determinati reati o gruppi di reati della stessa indole.
Un'attività delittuosa esercitata alla stregua di una professione accessoria è sufficiente a giustificare la qualifica del mestiere. Anche in tal caso può essere ammesso il carattere socialmente pericoloso richiesto.
È determinante che l'agente abbia deciso di procurarsi mediante la propria attività delittuosa redditi relativamente regolari, che contribuiscono in modo non trascurabile a soddisfare i suoi bisogni. Va risolto secondo l'insieme delle circostanze se ciò sia il caso. Rilevanti al riguardo sono, tra l'altro, il numero o la frequenza degli atti punibili commessi durante un certo periodo di tempo, l'elaborazione di un determinato modo di procedere o di un determinato metodo, il fatto di creare un'organizzazione, di operare investimenti ecc. Nel decidere se si sia in presenza nel caso concreto di un reato commesso per mestiere, il giudice deve considerare altresì l'entità della pena minima edittale.