Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto a

Art. 23 segg. LPP; art. 88bis cpv. 2 OAI; condizioni alle quali il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale può essere modificato o soppresso.
Il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale deve di principio essere adeguato se non corrisponde o non corrisponde più oggettivamente alla situazione di fatto o di diritto attuale (consid. 3.2). Momento determinante per l'adeguamento della rendita (consid. 3.3).

Regesto b

Art. 23 LPP; nozione di connessione materiale.
Se diversi danni alla salute concorrono all'invalidità, occorre esaminare separatamente, in relazione ad ogni affezione, se l'incapacità lavorativa che ne è risultata sia insorta durante l'affiliazione all'istituto di previdenza (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 88bis cpv. 2 OAI, Art. 23 LPP