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Regesto

Art. 46 segg. LEF (foro d'esecuzione); Convenzione di Lugano; LDIP.
La Convenzione di Lugano non regola le condizioni, giusta le quali un'esecuzione forzata può svolgersi in uno stato contraente; nemmeno la LDIP risolve tale questione. Solo il diritto svizzero, quale lex fori, determina se un bene si trova in Svizzera e se qui può essere realizzato (consid. 3a).
Quand'anche dei fondi sono parte di un patrimonio in comunione, l'ubicazione in Svizzera dei beni della successione non crea alcuna competenza delle autorità svizzere d'esecuzione per realizzare le parti spettanti agli eredi sul prodotto della liquidazione, se il debitore e i suoi coeredi vivono all'estero e l'ultimo domicilio del defunto si trovava pure all'estero (consid. 3b).