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Regesto

Art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS e 11 cpv. 3 LDDS in relazione con l'art. 16 cpv. 3 ODDS; art. 41 cifra 1 cpv. 1 CP e art. 55 CP; art. 3 CEDU; espulsione amministrativa di uno straniero colpito da espulsione giudiziaria incondizionata.
In caso di espulsione giudiziaria incondizionata, non è data alcuna possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno (cfr. DTF 124 II 289); ciò non esclude comunque che possa essere pronunciata un'espulsione amministrativa, né tantomeno basta a limitare il potere d'esame delle autorità di polizia degli stranieri in questo ambito (consid. 2).
Condizioni alle quali può essere pronunciata un'espulsione amministrativa, con particolare riferimento alla proporzionalità del provvedimento, sia dal punto di vista del diritto svizzero che del divieto d'allontanamento derivante dall'art. 3 CEDU (consid. 3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 124 II 289

Artikel: art. 3 CEDU, Art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, art. 16 cpv. 3 ODDS, art. 55 CP