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Regesto

Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo.
PROCEDURA
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 2).
Legittimazione ricorsuale dei privati (consid. 3a), dei comuni svizzeri (consid. 3b) e degli enti pubblici germanici nella zona di influenza dei rumori dell'aeroporto di Zurigo (consid. 3c) e delle associazioni (consid. 3d).
Potere d'esame del Tribunale federale, critiche ammissibili (consid. 4a). Censura di violazione del diritto internazionale, condizioni riguardo alla precisione e all'applicabilità diretta delle norme di diritto internazionale invocate (consid. 4b). Inammissibilità delle censure riguardanti il diritto straniero (consid. 4c).
PROCEDURA DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI AEROPORTI SECONDO LA LEGISLAZIONE SULLA NAVIGAZIONE AEREA
Procedura di concessione per la costruzione e per l'esercizio e procedura di concessione quadro, sviluppo della regolamentazione a livello della legge e dell'ordinanza, applicazione nella pratica (consid. 9). Lacune della regolamentazione prevista nella legge, relazione tra la concessione per la costruzione e quella per l'esercizio (consid. 10).
ESAME E RAPPORTO DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE
Esame dell'impatto ambientale, effettuato a più fasi, per la costruzione e l'esercizio di aeroporti (consid. 11). Possibilità di contestare il rapporto dell'impatto sull'ambiente, conseguenze dell'inesattezza di una previsione in una procedura a più fasi (consid. 12). Importante inesattezza della previsione sul traffico aereo, necessità di migliorare tale previsione (consid. 13-15). Allorquando le procedure di concessione vengono svolte praticamente allo stesso momento, occorre prendere in considerazione gli stessi dati relativi allo sviluppo dell'esercizio aeroportuale (consid. 14 e 16b).
RUMORE DERIVANTE DAL TRAFFICO AEREO
Il contestato ampliamento dell'aeroporto deve essere considerato come una modificazione sostanziale ai sensi degli art. 18 LPAmb e 8 cpv. 2 e 3 OIF (consid. 16). Possibilità di accordare facilitazioni in caso di valori al di sopra della soglia d'allarme; necessità di provvedimenti passivi di isolamento acustico (consid. 17).
Interesse pubblico preponderante ammesso per l'aeroporto di Zurigo e per un suo ulteriore ampliamento (consid. 18a). Applicabilità dei valori limite delle immissioni, proposti dalla Commissione federale per la valutazione dei valori limite delle immissioni acustiche (consid. 18b). Obbligo di considerare l'esposizione al rumore nelle zone oltre frontiera (consid. 18c).
Procedura per concedere facilitazioni e per ordinare misure di protezione sugli edifici interessati, inserimento di queste misure nell'ambito delle procedure di concessione quadro e di concessione per la costruzione, possibilità di una "susseguente" procedura (consid. 19).
Le limitazioni del numero dei movimenti aerei o altre restrizioni dell'esercizio dal punto di vista dei voli non devono essere ordinate nell'ambito della concessione quadro; se, per motivi di protezione dell'ambiente, appare necessario imporre delle restrizioni all'esercizio dell'aeroporto, la concessione per l'esercizio deve essere modificata di conseguenza (consid. 20).
Il gestore di un impianto pubblico, il cui rumore supera i valori limite delle immissioni, non può, di regola, essere chiamato a pagare un'indennità di espropriazione prima dello scadere del termine per eseguire il risanamento (consid. 21a). Poiché le zone di rumore devono essere sostituite dal catasto dei rumori, è superfluo ridefinirle in vista di un loro adattamento (consid. 21b).
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Le costruzioni e le installazioni aeroportuali devono essere considerate, globalmente, come un'infrastruttura per i trasporti ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OIAt. Dal punto di vista della protezione dell'atmosfera, si applica a questo proposito la giurisprudenza stabilita dal Tribunale federale per la costruzione delle strade nazionali (consid. 23).
Non vi è motivo per ora di rendere "più severe" le misure contro l'inquinamento atmosferico previste per l'aeroporto di Zurigo nel piano cantonale dei provvedimenti (consid. 24).
PROBLEMI PARTICOLARI CONCERNENTI IL TRAFFICO TERRESTRE
Necessità di parcheggi, ingrandimento a tappe degli autosili. La scissione di un progetto di ingrandimento in differenti tappe e procedure di autorizzazione non può portare a sopprimere l'esame degli effetti globali dell'ampliamento (consid. 26).
Le misure previste nel piano cantonale dei provvedimenti, atte ad aumentare parte del traffico per mezzo dei trasporti pubblici (Modal-Split), non devono essere "assicurate" né finanziariamente né giuridicamente nella procedura di concessione quadro prevista dalla legislazione sulla navigazione aerea (consid. 27). In questa procedura, non occorre neppure adottare misure per impedire un trasferimento del traffico motorizzato sulle strade di quartiere (consid. 28).
Trasferimento su ferrovia del traffico stradale legato al trasporto aereo delle merci (consid. 29)? Il quesito di sapere in quale misura durante la fase di costruzione il trasporto di materiali debba avvenire per ferrovia non deve essere risolto nella procedura di concessione quadro (consid. 30).
Il coordinamento delle attività della Confederazione, dei cantoni e dei comuni con un'incidenza sull'organizzazione del territorio avviene nell'ambito del piano direttore (consid. 31a). Anche i comuni devono tener conto, nell'ambito della pianificazione locale, di un'installazione rumorosa esistente (consid. 31b).
PROTEZIONE DELLE ACQUE
Problema dell'evacuazione delle acque di rifiuto provenienti dal disgelamento (consid. 32).
PROBLEMI SPECIFICI
Rischio, dal punto di vista della sicurezza, nell'area d'attesa (consid. 33a). Violazione della sovranità dello spazio aereo germanico (consid. 33b)? La procedura di concessione quadro non deve trattare questioni generali riguardanti la politica dei trasporti aerei (consid. 34).

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Referenzen

Artikel: art. 18 LPAmb, art. 2 cpv. 3 OIAt