Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 27 CV, art. 190, 5 cpv. 4 Cost.; Accordo di associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; di seguito: Accordo di Schengen); art. 3-8 LPubb; data di entrata in vigore della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (di seguito: CEstr-UE).
Nel caso di un conflitto, le norme del diritto internazionale che vincolano la Svizzera prevalgono di principio su quelle del diritto interno ad esse contrarie (richiamo della giurisprudenza; consid. 2.1).
La Svizzera è vincolata dagli impegni presi nell'ambito dell'Accordo di Schengen, tra cui l'entrata in vigore della CEstr-UE alla data prevista dal Consiglio ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo di Schengen (cfr. allegato B dell'Accordo di Schengen; consid. 2.2). Questi impegni prevalgono nella fattispecie, quale regola speciale, sugli obblighi interni - non rispettati nel caso concreto - in materia di pubblicazione. Da ciò non risulta tuttavia che le autorità sono dispensate in futuro dal pubblicare i trattati e le risoluzioni internazionali in modo conforme agli art. 5-8 LPubb (consid. 2.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 27 CV, art. 190, 5 cpv. 4 Cost.