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Regesto

Art. 45 cpv. 3 LPGA; imposizione di spese di accertamento a una parte.
Deriva dal principio di causalitŕ previsto dall'art. 45 cpv. 3 LPGA, dal senso letterale, nonché dal senso e dallo scopo dalla disposizione, che possono essere messi a carico della parte soltanto quelle spese, che sono state causate dalla parte che ha impedito l'inchiesta oppure l'ha ostacolata in modo ingiustificato. Condizione per l'imposizione di spese in casi eccezionali č pertanto un comportamento riprovevole riguardo ai costi causati (consid. 4 e 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 45 cpv. 3 LPGA