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Regesto

Art. 73 cpv. 2, 80 cpv. 2, 85 cpv. 2, 199, 263 cpv. 2, 384 lett. b e 396 cpv. 1 CPP; decorrenza del termine di ricorso contro il blocco di conti dopo la revoca di un obbligo di serbare il segreto imposto alla banca.
Gli ordini di blocco di conti muniti di un'indicazione dei rimedi giuridici devono essere notificati ai titolari dei conti contro ricevuta. Il termine di ricorso decorre a partire dalla notificazione della decisione ai titolari dei conti. Ciò vale anche nei casi in cui l'autorità penale ha già precedentemente comunicato alla banca interessata la revoca di un obbligo di serbare il segreto impostole in questo contesto (precisazione della giurisprudenza; consid. 2-5).