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Regesto

Art. 14 cpv. 3, 24 e 25 LRD; controllo degli avvocati e dei notai nel contesto della legge sul riciclaggio di denaro e portata del segreto professionale.
Di principio, il segreto professionale degli avvocati e dei notai si estende solo ai fatti connessi alla loro attività specifica, ad eccezione di quelli relativi alla loro attività commerciale (consid. 2.1) che soggiacciono all'obbligo di comunicazione previsto all'art. 9 LRD (consid. 2.2).
Obbligo per l'Organismo di autodisciplina degli avvocati e dei notai di controllare tutti i suoi membri, compresi quelli, poco numerosi (consid. 3), che dichiarano di non agire in qualità di intermediari finanziari e di non trattare alcun incarto rilevante dal profilo della legge sul riciclaggio di denaro (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 14 cpv. 3, 24 e 25 LRD, art. 9 LRD