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Regesto

Art. 5 cpv. 3, art. 9 e 12 Cost.; art. 2 cpv. 1 n. 4 della legge vodese sull'aiuto ai richiedenti l'asilo e a determinate categorie di stranieri; art. 4 cpv. 2 e art. 4a della legge sull'azione sociale vodese; aiuto d'urgenza offerto a persona priva di permesso di soggiorno, ma la cui domanda di regolarizzazione è pendente; individualizzazione dell'aiuto d'urgenza.
Anche in assenza di una decisione di rinvio, le autorità vodesi sono legittimate a limitare all'aiuto d'urgenza le prestazioni offerte a uno straniero privo di permesso di soggiorno, ma la cui procedura di regolarizzazione per caso di rigore è pendente (consid. 4 e 5).
Soppressa l'assistenza sociale ordinaria, il Centro vodese di accoglimento dei migranti dispone di un margine di apprezzamento per tener conto delle situazioni particolari in caso di assegnazione di prestazioni d'urgenza. In concreto, l'impugnazione dell'alloggiamento collettivo è quindi prematura (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 9 e 12 Cost.