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Regesto

Art. 44 CP; trattamento ambulatorio in caso di sospensione dell'esecuzione della pena.
1. Ove un trattamento ambulatorio ordinato non sia stato iniziato, ma la tossicodipendenza sia tuttavia venuta meno a seguito di altro trattamento, seguito volontariamente (ad esempio, per effetto di un soggiorno in un centro di disintossicazione all'estero), può rinunciarsi posteriormente all'esecuzione della pena sospesa in vista del trattamento ambulatorio ordinato, se debba temersi che tale esecuzione comprometterebbe in modo rilevante o annullerebbe il risultato ottenuto (consid. 3).
2. Nel caso di una cura volontariamente seguita in uno stabilimento, la sua durata può essere computata nella pena, anche se è stata effettuata all'estero (consid. 4).
3. L'esecuzione della pena sospesa in vista del trattamento ambulatorio può in seguito essere sospesa condizionalmente (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 44 CP