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Regesto a

Art. 292 CP, art. 70 cpv. 1 e cpv. 3, art. 80 cpv. 3 CPP; condizioni formali di validità e portata di una decisione che consente solo condizionatamente ai cronisti giudiziari di assistere ad udienze non pubbliche sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
Quando le udienze si svolgono a porte chiuse sulla base dell'art. 70 cpv. 1 CPP, l'art. 70 cpv. 3 CPP permette, per garantire degli interessi legittimi e nel rispetto del principio della proporzionalità, di subordinare la presenza dei cronisti giudiziari a delle condizioni, la cui inosservanza può comportare l'esclusione dall'udienza.
La decisione pregiudiziale che vieta ai rappresentati dei media, autorizzati ad assistere a delle udienze in parte a porte chiuse, di riferire determinate informazioni costituisce un'ordinanza ordinatoria (art. 80 cpv. 3 CPP) che non necessita né di una stesura separata né di una motivazione, ma può essere annotata a verbale e comunicata alle parti in modo appropriato, segnatamente oralmente.
Né tale modo di comunicazione né l'assenza dell'indicazione dei rimedi giuridici hanno inficiato la validità dell'ordinanza contenente la comminatoria giusta l'art. 292 CP, che era simile a una decisione di natura supercautelare (consid. 1).

Regesto b

Art. 292 CP; controllo della decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP.
Il tribunale chiamato ad applicare l'art. 292 CP non può esaminare liberamente la legalità della decisione resa da un giudice penale e non impugnata con un ricorso, benché priva dell'indicazione dei rimedi giuridici (consid. 2.2).

Regesto c

Art. 16 e 36 Cost., art. 10 CEDU; proporzionalità dell'ingerenza nella libertà di espressione.
Il ricorrente è stato condannato per aver reso pubbliche delle informazioni relative alla personalità di uno dei figli dell'imputato dopo che gli era stato comunicato un divieto in tal senso sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Poiché aveva già divulgato tali informazioni in precedenza, la limitazione della sua libertà di espressione non era più idonea a raggiungere lo scopo prefissato (consid. 2.4.4).

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