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Regesto

Art. 48 e art. 50 OG; art. 46 cpv. 1 LCA. Contratto d'assicurazione contro gli infortuni; prescrizione della prestazione dovuta in caso di invalidità.
1. La decisione che rigetta l'eccezione di prescrizione è una decisione pregiudiziale (art. 50 OG), quella che l'ammette è finale (art. 48 OG) (consid. 1a e consid. 1b).
2. La prescrizione non è una questione di procedura, ma concerne il diritto materiale federale; l'accoglimento dell'eccezione conduce al rigetto della domanda nel merito (consid. 1b/bb).
3. Inizio del decorso del termine di prescrizione, previsto dall'art. 46 cpv. 1 LCA, per le prestazioni dovute in caso di invalidità; sintesi della giurisprudenza e della dottrina (consid. 2a).
4. Il termine di prescrizione dell'art. 46 cpv. 1 LCA per le prestazioni dovute in caso di invalidità non comincia a decorrere dal giorno dell'infortunio, ma dal momento in cui l'invalidità può essere ritenuta acquisita (cambiamento della giurisprudenza). Per contro poco importa il momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza della sua invalidità.
5. Condizioni per far decorrere un nuovo termine di prescrizione in caso di ricaduta o di strascichi tardivi (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 46 cpv. 1 LCA, Art. 48 e art. 50 OG, art. 50 OG