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Regesto

Art. 92 CP e art. 36 cpv. 1 Cost.; interruzione dell'esecuzione di pene e misure; clausola generale di polizia.
Potere cognitivo del Tribunale federale in caso di ricorso contro una decisione che rifiuta di interrompere l'esecuzione di una pena o di una misura (consid. 4).
Interpretazione dell'art. 92 CP; nozione di gravi motivi (consid. 5.1); limiti del potere d'apprezzamento dell'autorità di applicazione delle pene e delle misure (consid. 5.2).
Problematica dello sciopero prolungato della fame di un detenuto; a determinate condizioni l'autorità di applicazione delle pene e delle misure può ordinare l'alimentazione coatta di tale detenuto; pertanto, in virtù della sussidiarietà dell'interruzione, l'autorità di applicazione delle pene e delle misure non può interrompere l'esecuzione della pena o della misura di un detenuto in sciopero della fame se nulla esclude che il rischio di lesioni alla salute potrà essere scongiurato, a tempo debito, con l'alimentazione coatta dell'interessato (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 92 CP, art. 36 cpv. 1 Cost.