Regesto
Art. 13 cpv. 2 LAFE.
1. Natura giuridica delle restrizioni introdotte dai Comuni in materia di acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Decisione o decreto? (consid. 2).
2. Il Tribunale federale esamina solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 21 cpv. 3 LAFE) anche l'applicazione delle norme di procedura del diritto cantonale autonomo emanate in virtů dell'art. 13 cpv. 2 LAFE. Nella fattispecie non sussiste arbitrio (consid. 3).
3. Le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione fondata sul principio della buona fede non sono date nel caso concreto (consid. 4).
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Referenzen
Artikel: Art. 13 cpv. 2 LAFE, art. 21 cpv. 3 LAFE