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Regesto

Art. 2 cpv. 1 e 3 della legge federale sull'edilizia di protezione civile (LEPCi) e art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile (OEPCi): contributo sostitutivo in caso di trasformazioni.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza in materia di contributo sostitutivo (consid. 1).
2. Condizioni alle quali va ammessa l'esistenza di una trasformazione essenziale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LEPCi (consid. 3).
3. In caso di trasformazione di un edificio d'abitazione, l'obbligo di costruire un rifugio o di versare un contributo sostitutivo deve riferirsi soltanto al nuovo volume abitativo costruito (consid. 4 e 5).
4. Il contributo sostitutivo va determinato in funzione delle spese suppletive medie per posto protetto in rifugio di dimensioni corrispondenti a ogni singolo edificio considerato, anche se lo stesso proprietario trasforma simultaneamente più edifici (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 2 cpv. 1 LEPCi