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Regesto

Art. 173 n. 2 e 3 CP; diffamazione, prova della verità.
Il fatto di accusare qualcuno di avere commesso un reato costituisce un'offesa contro l'onore (consid. 2).
È nell'interesse di un'amministrazione comunale essere informata sulle infrazioni commesse dal presidente della propria commissione urbanistica (consid. 3).
La fondatezza dell'accusa oppure del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, non deve venire necessariamente provata mediante una corrispondente condanna penale ma può esserlo in un altro modo qualora l'autorità competente del perseguimento della pretesa infrazione ha sospeso la procedura in attesa della conclusione della procedura relativa all'offesa contro l'onore (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 173 n. 2 e 3 CP