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Regesto

Art. 17 cpv. 1, art. 31 cpv. 1 LPGA; revisione di una rendita di invalidità (LAINF) in caso di violazione dell'obbligo di informare.
Quando la revisione di una rendita di invalidità secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA è fondata su di una circostanza che non è stata comunicata all'assicuratore sociale dalla persona assicurata in violazione dell'obbligo di informare a norma dell'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'adattamento della rendita si effettua retroattivamente al momento in cui la modifica dello stato di fatto (che non è stato comunicato) è intervenuta se al riguardo non esiste una norma speciale nelle disposizioni legali della singola assicurazione interessata (consid. 7.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 17 cpv. 1, art. 31 cpv. 1 LPGA, art. 31 cpv. 1 LPGA