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Regesto

Art. 7 cpv. 2 e art. 8 del decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli e la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà fondiaria (DFDA, RS 211.437.1). Pubblicazione di un trasferimento di proprietà fondiaria.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
2. L'autorità cantonale non ha interpretato in modo insostenibile il DFDA, ritenendo che l'art. 7 cpv. 2, che autorizza i governi cantonali ad emanare provvisoriamente le prescrizioni necessarie in via di ordinanza, si applica anche alla facoltà accordata ai cantoni dall'art. 8 di introdurre nella loro legislazione l'obbligo di pubblicare i trasferimenti di proprietà fondiaria (consid. 2 a 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 2 e art. 8 del