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Regesto

Protezione di una marca individuale beneficiante di una registrazione internazionale.
1. L'art. 6quinquies cpv. 1 della convenzione di Parigi è applicabile solo alla forma esteriore della marca. La questione di stabilire se il titolare di questa adempie le condizioni materiali per essere ammesso al deposito deve essere giudicata secondo il diritto del paese, nel quale la protezione è richiesta (consid. 1).
2. Gli art. 1 ss., segnatamente l'art. 5 cpv. 2 dell'accordo di Madrid non ostano a un siffatto giudizio (consid. 2).
3. Art. 7 cpv. 1 num 1 LMT. Una società cooperativa che non esercita essa medesima un'impresa di fabbricazione o commerciale non è ammessa a far registrare una marca individuale al suo nome (consid. 3).