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Regesto

Art. 17 cpv. 1, art. 21 cpv. 4, art. 28 cpv. 2 e art. 43 cpv. 3 LPGA; art. 55 cpv. 1 OAINF; durata della sospensione del diritto a prestazioni nella procedura di revisione della rendita in caso di rifiuto temporaneo di collaborare.
Se l'assicuratore infortuni avvia d'ufficio, nell'ambito dell'art. 22 LAINF, una procedura di revisione della rendita senza conoscere un motivo materiale di revisione e la persona assicurata, dopo comminatoria e assegnazione di un termine di riflessione, rifiuta per un periodo limitato e in modo inscusabile di sottoporsi al previsto esame peritale, l'assicuratore infortuni può, conformemente al principio della proporzionalità, sospendere le sue prestazioni fino al momento in cui la persona assicurata si dichiara disposta a sottoporsi senza riserve alla perizia ordinata mediante decisione cresciuta in giudicato (consid. 6.3.7 e 6.3.8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 17 cpv. 1, art. 21 cpv. 4, art. 28 cpv. 2 e art. 43 cpv. 3 LPGA, art. 55 cpv. 1 OAINF, art. 22 LAINF