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Regesto

Art. 11 cpv. 3 bis e art. 53b cpv. 1 LPP; liquidazione parziale della fondazione collettiva a seguito della disdetta del contratto d'affiliazione.
Nel caso in rassegna, la fondazione collettiva ha considerato la disdetta del contratto d'affiliazione delle associazioni fondatrici di una cassa di previdenza anche come la disdetta delle convenzioni d'adesione con i datori di lavoro interessati. In tale modo i presupposti per una liquidazione parziale della fondazione collettiva sono in principio realizzati (consid. 3.2).
L'art. 11 cpv. 3 bis LPP prevede un effettivo diritto di partecipazione del personale, rispettivamente della rappresentanza dei lavoratori in caso di scioglimento di un'affiliazione esistente a un istituto di previdenza. Se l'accordo del personale difetta prima della disdetta, questa non č valida (consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 11 cpv. 3 bis e art. 53b cpv. 1 LPP