Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 16e cpv. 2 in relazione con l'art. 11 cpv. 1 LIPG; art. 32 in relazione con l'art. 7 cpv. 1 OIPG: Indennità in caso di maternità di una lavoratrice indipendente.
Il fatto che la cassa di compensazione abbia determinato (in via provvisoria) l'indennità di maternità sulla base del reddito risultante dall'ultima decisione provvisoria di fissazione dei contributi relativa all'anno del parto (in casu: il 2005), e non di quello desumibile dall'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa all'anno 2002, non è censurabile. Spetterà all'amministrazione provvedere al momento opportuno affinché l'indennità definitiva venga stabilita unicamente prendendo in considerazione il reddito conseguito dall'assicurata prima del parto (consid. 6.1-6.2.4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 11 cpv. 1 LIPG, art. 7 cpv. 1 OIPG