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Regesto

Art. 3 lett. e PA; art. 12, 18, 25, 28 cpv. 1 lett. a e 59 cpv. 4 LD; art 168 OD; art. 6 cpv. 2 lett. a OD-AFD. Errore di codificazione da parte della persona assoggettata agli obblighi doganali nel quadro del regime elettronico del perfezionamento attivo.
L'indicazione di un codice doganale inesatto, nell'ambito della procedura di dichiarazione di esportazione doganale elettronica nel sistema informatico "NCTS", comporta una chiusura non regolamentare del regime di perfezionamento attivo, anche quando la persona assoggettata agli obblighi doganali rispetta tutte le disposizioni per l'esportazione di merci attivamente perfezionate, in particolare il termine di esportazione. In tal modo, i tributi doganali all'importazione fin lì differiti diventano esigibili. È tuttavia possibile rimediare al vizio di forma, consistente nella codificazione non corretta, se la persona assoggettata apporta la prova del fatto che le merci perfezionate sono state esportate. A tale scopo, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine di esportazione, l'assoggettato deve depositare una domanda motivata presso l'Amministrazione federale delle dogane. Quest'ultima deve esaminarla in applicazione del principio del libero apprezzamento delle prove e decidere in merito (consid. 2 e 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art 168 OD, art. 6 cpv. 2 lett. a OD-AFD