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Regesto

Art. 7 cpv. 3, art. 40 LEspr; domande di misure di protezione contro le immissioni, proposte fuori termine.
La Commissione federale di stima non è competente a obbligare l'espropriante, in base all'art. 7 cpv. 3 LEspr, a prendere misure di protezione contro le immissioni; all'uopo è esclusivamente competente l'autorità che decide sulle opposizioni (consid. 2).
Le domande dirette all'installazione d'impianti di protezione ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LEspr possono essere proposte anche dopo l'udienza di conciliazione e l'esecuzione dell'opera se la necessità di misure di protezione non era obiettivamente prevedibile al momento del deposito dei piani. Tali domande vanno presentate entro il termine di sei mesi stabilito dall'art. 41 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b LEspr (consid. 3). Detto termine è stato rispettato nella fattispecie concreta (consid. 4).
Sospensione della procedura di stima sino a che sia stato deciso sulla domanda di misure di protezione (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 3, art. 40 LEspr