Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 25 cpv. 1 LAVS e art. 48 cpv. 4 OAVS: Calcolo della rendita di orfani di madre.
- La delega di competenza di disciplinare il diritto a rendita dell'orfano di madre dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LAVS è estesa e conferisce al Consiglio federale un ampio potere di apprezzamento. Questa base consente al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti tanto il diritto alla rendita di orfano di madre quanto il calcolo e l'importo della rendita stessa (consid. 2b).
- Il fatto che in certi casi possano intervenire difficoltà di coordinamento per la concorrenza del metodo di calcolo secondo l'art. 48 cpv. 4 OAVS e del sistema ordinario di calcolo delle rendite non rimette in causa la legalità dell'art. 48 cpv. 4 OAVS (consid. 2c).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 48 cpv. 4 OAVS, Art. 25 cpv. 1 LAVS