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Regesto

Art. 3 cpv. 3 LAVS: Esonero dall'obbligo contributivo.
- La cifra marginale 2043 delle direttive edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla contribuzione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS, AI e IPG, valide dal 1o gennaio 1997, giusta la quale nell'anno civile del matrimonio o dello scioglimento dello stesso (per divorzio, vedovanza) non si può procedere ad un esonero dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAVS, non è conforme all'ordinamento legale.
- La regola di esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 LAVS, conformemente al quale i coniugi senza attività lucrativa non devono versare alcun contributo qualora il coniuge con attività lucrativa versi contributi pari al doppio del contributo minimo (lett. a), non vale, tuttavia, per l'intero anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il matrimonio, il divorzio o la morte del coniuge, bensì per i soli mesi in cui è durato il rapporto matrimoniale.

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Referenzen

Artikel: Art. 3 cpv. 3 LAVS