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Regesto

Art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale: Diritto a un'indennità forfettaria.
Al compimento del suo 65o anno di età, il marito, la cui moglie abbia versato contributi all'assicurazione sociale svizzera, non può chiedere, qualora ricorrano gli estremi della norma di cui all'art. 7 lett. a della Convenzione, il versamento dell'indennità forfettaria in vece della rendita semplice di vecchiaia più la complementare per la moglie.
Tale indennità può essere da lui richiesta quando ricorrono gli estremi del diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi giusta il diritto svizzero.