Regesto
Realizzazione dei beni mobili nel fallimento.
L'art. 128 RFF non č applicabile analogicamente alla realizzazione di beni mobili. Dopo la seconda adunanza dei creditori puň quindi essere ordinata la realizzazione di beni su cui č stato fatto valere un diritto di ritenzione, prescindendo dall'eventuale pendenza di azioni con le quali sia stata impugnata la graduatoria con riferimento al diritto di ritenzione.
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Artikel: art. 128 RFF