Regesto
Art. 87 cpv. 1 CPP; luogo di notificazione delle comunicazioni.
L'art. 87 cpv. 1 CPP non impedisce alle parti di fornire alle autorità penali un recapito ai fini di notificazione diverso dal loro domicilio, dalla loro dimora abituale o dalla loro sede (consid. 1.1).
Se fanno uso di questa possibilità, la notificazione deve di principio essere fatta al recapito designato, pena la sua irregolarità (consid. 1.2).
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Artikel: Art. 87 cpv. 1 CPP