Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 8 lett. a cpv. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Iugoslavia dell'8 giugno 1962.
La qualitā di assicurato secondo l'art. 8 lett. a cpv. 1 della Convenzione non presuppone un periodo contributivo ininterrotto di un anno sino all'insorgere dell'invaliditā.
Nel caso di uno stagionale, il requisito della durata minima di contribuzione di un anno deve essere soddisfatto tenuto conto del permesso di soggiorno rilasciatogli; i periodi contributivi compiuti nelle singole stagioni possono essere addizionati.