Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 12 cpv. 1 n. 5 e 6, cpv. 2 LDA. Televisione mediante filo.
1. Legittimazione attiva e passiva delle parti. Ammissibilità di azioni d'accertamento (consid. 1).
2. Art. 11bis cpv. 1 n. 1 e 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche: applicazione della convenzione a un'impresa svizzera di distribuzione mediante filo (consid. 2); interpretazione delle norme della convenzione secondo la sua genesi, la giurisprudenza straniera e i criteri riconosciuti sul piano internazionale (consid. 3). Portata di queste disposizioni e della loro interpretazione per il diritto nazionale (consid. 4).
3. Il diritto d'autore previsto dall'art. 12 cpv. 1 n. 6 LDA presuppone che vi sia una comunicazione pubblica (consid. 5) e che essa sia fatta da un organismo diverso dall'azienda originaria d'emissione (consid. 6). Un'impresa indipendente di distribuzione mediante filo adempie tali condizioni ove, valendosi dei propri impianti, ritrasmetta a 60'000 abbonati un'opera diffusa da un'altra impresa (consid. 6d).
4. Si giustifica una remunerazione separata quando si sia in presenza di due prestazioni rilevanti per il diritto d'autore (consid. 7); essa non è abusiva neppure laddove determinati abbonati optino per la televisione mediante filo a causa di un divieto comunale d'installare antenne (consid. 8). Tali principi valgono anche per le emissioni estere (consid. 9).
5. Prospettive proposte alle parti e al legislatore per trovare soluzioni praticabili e per evitare che i diritti d'autore siano messi in pericolo dall'evoluzione tecnica (consid. 10).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 12 cpv. 1 n. 6 LDA