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Regesto

Art. 92 cpv. 6, vecchio art. 92 cpv. 7 (nel suo tenore vigente dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2003) LADI; art. 122a e 122c (nel loro tenore vigente dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2003) OADI; art. 2 dell'Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di compensazione; art. 2 dell'Ordinanza concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: Risarcimento dei Cantoni per i costi di amministrazione e di esecuzione da parte del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Cantone che in veste di datore di lavoro riforma fondamentalmente il metodo di finanziamento nell'ambito di una fusione di casse pensioni di diritto pubblico. Alla neocostituita cassa pensioni esso deve corrispondere i contributi sotto forma di annuità giusta i rapporti previdenziali fino allora in vigore. A tal fine non può pretendere dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione un risarcimento per i costi dovuti all'amministrazione e all'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. (consid. 4)