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Regesto

Matrimonio contratto in uno Stato estero in cui ha luogo una guerra; riconoscimento in Svizzera di tale matrimonio.
1. Il giudice del divorzio può esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza del matrimonio e la sua decisione è impugnabile con ricorso per riforma (consid. 1).
2. L'istituto del matrimonio fa parte dell'ordine pubblico, di modo che l'eccezione dell'abuso di diritto non è opponibile a chi invoca l'irregolarità della forma richiesta per la celebrazione del proprio matrimonio e fa valere l'inesistenza di quest'ultimo (consid. 3 e 4).
3. Per il riconoscimento di un matrimonio di uno Svizzero all'estero va esaminato soltanto se esso sia stato contratto conformemente alle leggi in vigore in tale Stato (art. 7f LR). La cittadinanza della moglie straniera è irrilevante (consid. 5).
4. Ove lo stato civile sia disorganizzato (nella fattispecie, a causa degli eventi bellici), il rispetto della forma di celebrazione del matrimonio non dev'essere preteso in modo eccessivamente rigoroso. Occorre nondimeno che l'autorità di fatto del luogo di celebrazione riconosca la validità del matrimonio (consid. 6).