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Regesto

1. Art. 60 cp. 2 StF, art. 9 cp. 3 e 21 degli statuti 29 settembre 1950 della Cassa federale di assicurazione. In via di massima, quando l'agente č stato licenziato per colpa propria il Tribunale federale deve bensi esaminare, a titolo di questione pregiudiziale, s'egli fosse in colpa, ma non se fosse eventualmente anche invalido (consid. 2).
2. Art. 9 cp. 3 degli statuti della Cassa federale di assicurazione. L'impiegato licenziato per colpa propria non ha diritto a prestazioni della cassa. Colpa propria d'una guardia di confine ravvisata nel fatto di aver continuato ad indebitarsi alla leggera (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 9 cp, Art. 60 cp