Regesto
Fondi d'investimento.
1. Art. 43 cpv. 2 LFI: la Commissione federale delle banche può e deve obbligare la direzione del fondo o la banca depositaria a prestare garanzie non soltanto laddove il fondo stesso sia o rischi di essere leso, bensì anche laddove i diritti di una parte dei partecipanti siano in pericolo. Ripartizione della competenza tra l'autorità di vigilanza e il giudice civile (consid. 3).
2. La Commissione federale delle banche può informare i partecipanti, i cui diritti siano lesi, o rischino di esserlo, sulla situazione giuridica e, in particolare, sulla possibilità loro offerta d'incaricare un mandatario comune della tutela dei loro diritti dinnanzi al giudice civile (consid. 4).
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Referenzen
Artikel: Art. 43 cpv. 2 LFI