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Regesto

Garanzia della proprietà; indennità in caso d'espropriazione materiale; protezione delle acque.
Nozione dell'espropriazione materiale; i provvedimenti di polizia diretti contro il perturbatore, e destinati a scongiurare un pericolo concreto, costituiscono restrizioni della proprietà ammissibili senza indennità, in ogni caso quando l'autorità competente si limita ad applicare nella fattispecie un divieto fissato dalla legge e a definire, in funzione di un progetto d'utilizzazione di un fondo, le restrizioni di polizia del diritto di proprietà che debbono essere rispettate in modo permanente. È il caso del divieto imposto, giusta l'art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque, al proprietario, di sfruttare una cava di ghiaia su un fondo sito in prossimità di prese d'acqua sotterranee esistenti e sinora utilizzate a scopi agricoli.