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Regesto

Art. 31 LVPF; accertamento della natura boschiva di un terreno.
1. Procedura: una decisione con cui č accertata la natura boschiva di un terreno č, come tale, impugnabile con ricorso di diritto amministrativo; legittimazione ricorsuale (consid. 1).
2. La nozione, basata sul diritto federale, di bosco, ai sensi dell'art. 1 OVPF, č determinante anche per il diritto cantonale, in particolare ai fini dell'applicazione delle disposizioni cantonali relative alle distanze (consid. 2).
3. Nella fattispecie, le superficie formate da una strada forestale e da una striscia boscata che la strada forestale separa dal grosso del bosco costituiscono un'area boschiva ai sensi della legislazione sulla polizia delle foreste (consid. 4, 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 LVPF, art. 1 OVPF