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Regesto

Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF, art. 31 e 69 lett. f della Convenzione OIL n. 102, art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione della prestazione nel caso di infortunio occorso sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno.
Il divieto di riduzione della prestazione per colpa grave ai sensi delle disposizioni di diritto internazionale citate č applicato solo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
Carente una definizione nelle norme internazionali, la questione di sapere se la nozione di "infortuni sul lavoro" comprenda pure gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno deve essere risolta secondo il diritto nazionale.
Giusta l'art. 7 cpv. 2 LAINF e contrario, gli infortuni intervenuti sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno rientrano, di regola, nella categoria degli infortuni non professionali.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF