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Regesto

Art. 30 cpv. 2 lett. b LPP, art. 331c cpv. 4 lett. b cifra 2 CO, art. 7 cpv. 2 lett. b cifra 2 OCF sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio: Diritto al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
- Le disposizioni legali e regolamentari sul pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio a un salariato che si stabilisce per conto proprio non sono applicabili all'indipendente che dimissiona dall'istituzione di previdenza cui č affiliato a titolo facoltativo e chiede il pagamento in contanti della prestazione (consid. 2b).
- Non esiste restrizione legale al diritto dell'indipendente assicurato a titolo facoltativo di pretendere il pagamento in contanti dell'importo della prestazione di libero passaggio quando decide di por fine alla sua assicurazione presso un'istituzione di previdenza (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: Art. 30 cpv. 2 lett. b LPP