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Regesto

Art. 101 lett. b LADI, art. 58 Cost. e art. 6 § 1 CEDU. La commissione di ricorso in tema di assicurazione contro la disoccupazione del Canton Zurigo è un tribunale istituito dalla legge ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Il fatto che i suoi membri siano designati dal Consiglio di Stato non è tale da revocarne in dubbio l'indipendenza (consid. 4a).
Art. 103 cpv. 4 LADI, art. 132 OG, art. 6 § 1 CEDU.
- Le controversie in tema di prestazioni sono, in tutti i rami dell'assicurazione sociale federale, contestazioni su diritti e obblighi di diritto civile ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Detta disposizione è pertanto applicabile alla procedura cantonale di ricorso e a quello davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (consid. 4b/aa).
- Indeciso il tema di stabilire come ci si debba comportare in controversie che non concernono prestazioni assicurative, particolarmente in quelle concernenti contributi o premi (consid. 4b/aa).
Art. 103 cpv. 4 LADI, art. 36a, 112 e 132 OG, art. 6 § 1 CEDU.
- La garanzia della pubblicità dei dibattimenti deve essere assicurata, in via prioritaria, davanti l'autorità giudiziaria di ricorso di prima istanza (consid. 4b/aa in fine).
- Carente una richiesta esplicita o tacita di una parte, l'art. 6 § 1 CEDU non impone al giudice delle assicurazioni sociali di indire un dibattimento pubblico, salva l'esistenza di un interesse pubblico importante (consid. 4b/cc).
- Criteri che consentono al giudice, anche in presenza di una richiesta di rifiutare l'organizzazione del dibattimento pubblico (consid. 4b/cc e dd).
- In specie nessun diritto a dibattimenti pubblici in prima e ultima istanza, dal momento che la controversia pone questioni di carattere altamente tecnico e l'organizzazione del dibattimento costituisce ostacolo alle esigenze di rapidità della procedura stabilite all'art. 103 cpv. 4 LADI. Si è inoltre tenuto conto del fatto che, nel merito, il ricorso è manifestamente infondato (consid. 4b/ee).

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