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Regesto

1. Completamento dell'accertamento dei fatti (art. 79 cpv. 1 OG).
Le condizioni che permettono di completare l'accertamento dei fatti non sono adempiute se i fatti nuovi avessero potuto e dovuto essere presentati già dinanzi all'autorità cantonale di vigilanza (consid. 1).
2. In assenza di un interesse degno di protezione è esclusa una nuova notificazione di un precetto esecutivo notificato irregolarmente.
Non va ripetuta una notificazione affetta da un vizio quando la nuova e regolare notificazione del precetto esecutivo presso il suo domicilio non fornirebbe al reclamante alcun ragguaglio supplementare sull'esecuzione promossa e i suoi diritti erano salvaguardati malgrado la notificazione difettosa (consid. 2).
3. Luogo dell'esecuzione contro il creditore sequestrante (art. 52 e 46 cpv. 1 LEF).
Il debitore sequestrato non può promuovere un'esecuzione contro il creditore sequestrante nel luogo del sequestro, contrariamente al caso inverso (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 79 cpv. 1 OG, art. 52 e 46 cpv. 1 LEF