Regesto
Art. 172ter cpv. 1 CP; reati di poca entitŕ, elemento patrimoniale di poco valore.
Ove si tratti di cose aventi un valore di mercato, ossia un valore oggettivamente determinabile, va preso in considerazione solo tale valore (consid. 2c, conferma della giurisprudenza).
Si situa a fr. 300.- il limite per dire che un elemento patrimoniale ha poco valore ai sensi dell'art. 172ter cpv. 1 CP (consid. 2d).
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Artikel: Art. 172ter cpv. 1 CP