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Regesto

§ 229 vCPC/LU; § 20 LContr/LU, art. 258 CPC, art. 1 LCStr, art. 1 cpv. 2 ONC; divieto generale rispettivamente giudiziale; strada pubblica.
Nell'ambito di un procedimento penale per contravvenzione di diritto cantonale a un divieto generale rispettivamente giudiziale è in linea di principio possibile avvalersi dell'inammissibilità del divieto (consid. 1.3). Il carattere di strada pubblica secondo il diritto della circolazione stradale dipende dal suo effettivo utilizzo e non dal fatto che la strada sia di proprietà privata o pubblica (consid. 1.4.2). La nozione di strada pubblica giusta l'art. 1 LCStr unitamente all'art. 1 cpv. 2 ONC è più vasta di quella di dominio pubblico di uso comune secondo la terminologia del diritto del demanio pubblico. Se un'area costituisce, al momento determinante, una strada pubblica ai sensi del diritto della circolazione stradale, il comportamento della conducente di un veicolo a motore, come ad esempio il superamento della durata di parcheggio autorizzata, dev'essere giudicato sulla base della LCStr e delle relative disposizioni esecutive, motivo per cui non è ammissibile una condanna per contravvenzione di diritto cantonale a un divieto generale rispettivamente giudiziale (consid. 1.5).

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Referenzen

Artikel: art. 1 LCStr, art. 1 cpv. 2 ONC, art. 258 CPC