Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Decreto sulle misure di applicazione e le disposizioni transitorie concernenti le dodici razze canine e i loro incroci proibiti in Vallese; art. 10 cpv. 2 Cost.; base legale; art. 8 e 9 Cost.
La detenzione di cani appartenenti ad una razza determinata non rientra, in linea di principio, nel campo di applicazione della libertŕ personale (consid. 2).
Le attuali disposizioni sulla competenza federale in materia di protezione degli animali non impediscono ai Cantoni di prevedere delle regole di polizia sulla detenzione degli animali volte alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblici (consid. 3.2).
Il principio dell'uguaglianza non esclude che i Cantoni promulghino regolamentazioni differenti nello stesso settore né che il divieto di detenere dei cani indicati sulla lista non si applichi alle persone che soggiornano provvisoriamente in Vallese (consid. 3.4).
Il divieto assoluto di detenere determinate razze canine, equivalenti al 1,7 % del parco canino vallesano, non costituisce una misura irragionevole e non viola quindi gli art. 8 e 9 Cost. (consid. 4.2).
Anche se imperfetta e provvisoria, la lista de cani proibiti non č incostituzionale (consid. 4.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 e 9 Cost., art. 10 cpv. 2 Cost.