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Regesto

Art. 9 cpv. 1 lett. c, art. 33 cpv. 1, art. 34 cpv. 1 lett. a, art. 36 e 43 cpv. 1 vLTVA; imposta sul valore aggiunto; programma di fidelizzazione della clientela; attribuzione di premi di fedeltà; correzione dell'aliquota d'imposta.
L'attribuzione ad un cliente di punti al momento dell'acquisto di merce, che può in seguito scambiare gratuitamente con un premio di fedeltà (in merce o prestazioni di servizi), costituisce una prestazione supplementare ad un prezzo invariato. Si giustifica considerare l'acquisto e il conferimento del premio come due operazioni differenti. La seconda operazione (conferimento di un premio di fedeltà) non conduce alla riscossione di un'imposta supplementare, dato che l'imposta sul valore aggiunto è già stata percepita sulla totalità del prezzo al momento della prima operazione (acquisto di merce nel negozio). Resta riservata una correzione dell'aliquota d'imposizione se l'acquisto e il premio di fedeltà sono soggetti ad aliquote d'imposizione differenti (consid. 3).

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