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Regesto

Art. 13 lett. f e h, art. 28 lett. b dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21); deroga alle misure limitative ove si tratti di un caso personale particolarmente rigoroso.
Delimitazione tra la disciplina in materia di caso personale particolarmente rigoroso stabilita, da un lato, dall'art. 13 lett. f e, dall'altro, dall'art. 13 lett. h (in relazione con l'art. 28 cpv. 1 lett. b) OLS; le condizioni alle quali può essere ammesso un caso personale particolarmente rigoroso sono differenti (consid. 3).
Nozione di caso personale particolarmente rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS. Per stabilire se si tratti di un caso particolarmente rigoroso, si deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso. A questo proposito, un lungo soggiorno anteriore in Svizzera, dove l'interessato aveva addirittura preso domicilio, che ha dovuto essere interrotto a causa di circostanze straordinarie può dar luogo a un caso personale particolarmente rigoroso (consid. 4 e 5).